Addio al tesserino cartaceo: dal 2026 arriva il Badge Digitale

 

L’accesso ai cantieri non sarà più lo stesso.

 

COSA CAMBIA?

Dal 1° gennaio 2026, l'identificazione digitale nei cantieri diventa lo standard per la regolarità e la sicurezza.

A partire da gennaio 2026,  l’accesso ai cantieri sarà consentito esclusivamente al personale dotato di badge identificativo obbligatorio, come stabilito dal Decreto Legislativo  159/2025.

Da subito sarà richiesto per gli appalti pubblici e progressivamente anche per lavori privati.

Non sono coinvolte solo le grandi imprese ma anche piccole imprese e lavoratori autonomi.

 Non farti trovare impreparato: la conformità normativa è il primo passo per evitare sanzioni e blocchi dei lavori.

Il nostro Servizio di Gestione Badge: Semplice, Sicuro, Integrato

 

Offriamo una soluzione tecnologica avanzata per gestire l’ingresso dei lavoratori in totale adempimento alla legge. Il nostro sistema non è un semplice tesserino, ma un ecosistema di controllo disponibile in due formati:

  • Badge Digitale:Visualizzabile su smartphone, sempre aggiornato e impossibile da smarrire.

  • Badge Fisico Smart:Scheda in PVC dotata di QR Code ad alta densità o tecnologia RFID/NFC per una timbratura contactless immediata.

 

 

Piena Integrazione Istituzionale

Per garantire la massima tutela legale, il nostro servizio è progettato per interfacciarsi con:

Connessione nativa con:

  • SIISL Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa

  • INL l’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

 

Attenzione alle soluzioni non conformi

Diffida da servizi improvvisati o "fai-da-te". Un badge che non dialoga con le banche dati istituzionali (SIISL/INL) o che non gestisce correttamente gli adempimenti della Patente a Crediti è nullo ai fini di legge.
L'utilizzo di sistemi incompleti espone la tua impresa a:

  1. Sanzioni amministrative.

  2. Sospensione immediata dei lavori.

  3. Decurtazione dei puntidalla Patente a Crediti.

Scegli solo tecnologie certificate che garantiscano l'anticontraffazione e la tracciabilità reale.

 

Ricevi una Consulenza Gratuita

Vuoi sapere come integrare i badge RFID o QR Code nei tuoi cantieri? Compila il modulo sottostante: i nostri tecnici ti contatteranno per analizzare le tue esigenze e aiutarti.

 

    Videoterminalisti in azienda

    Valutazione del rischio

    Sono definiti videoterminalisti quei lavoratori che usano in maniera abituale o sistematica il videoterminale (schermo alfanumerico o grafico), per almeno 20 ore settimanali, calcolate senza considerare le pause obbligatorie attribuite al lavoratore (art. 173).

    Il datore di lavoro è obbligato a valutare i rischi dovuti a tale uso di videoterminale, con particolare considerazione delle condizioni igieniche ed ergonomiche sul posto di lavoro, e dei problemi di vista, postura, affaticamento, anche mentale, che l'uso del videoterminale potrebbe causare (art. 174).

    Obblighi del datore di lavoro

    Il datore di lavoro deve assicurarsi che il lavoro sia svolto in condizioni conformi ai requisiti minimi prescritti dall'Allegato XXXIV del Testo Unico sulla Sicurezza, sia in termini di attrezzature e interfaccia software, che di ambiente di lavoro (art. 174).

    Il lavoratore ha diritto ad almeno 15 minuti di pausa ogni 2 ore di lavoro di fronte al videoterminale, pause che fanno parte dell'orario di lavoro e non sono cumulabili a inizio o alla fine. Fermo restando tale obbligo, la contrattazione collettiva o aziendale può comunque prescrivere ulteriori modalità di interruzione, anche con cambiamento di attività. Su base temporanea e individuale, il medico competente può cambiare durata e modalità delle interruzioni, se necessario (art. 175).

    Salvo casi specifici o di inidoneità, la frequenza delle visite eventualmente richieste dal lavoratore è quinquennale, o biennale per coloro che abbiano compiuto 50 anni o siano idonei con prescrizioni e limitazioni. La visita medica deve porre particolare attenzione ai rischi per gli apparati visivo e muscolo-scheletrico. In caso di necessità, il datore di lavoro fornisce i dispositivi speciali di correzione visiva, se la correzione non può essere ottenuta con dispositivi normali (art. 176).

    Il datore di lavoro fornisce formazione e informazione ai lavoratori sulle misure e il comportamento corretto (art. 177).


    Che cosa dice il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro

    Titolo VII

    ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

     

    Capo I

    Disposizioni generali

     

    Art. 172
    Campo di applicazione
    1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali.
    2. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti:
    a) ai posti di guida di veicoli o macchine;
    b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;
    c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico;
    d) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura;
    e) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.

     

    Art. 173
    Definizioni
    1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
    a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;
    b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;
    c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175.

     

    Capo II

    Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

     

    Art. 174
    Obblighi del datore di lavoro
    1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'articolo 28, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:
    a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
    b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;
    c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
    2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.
    3. Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all'articolo 173, in conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato XXXIV.

     

    Art. 175
    Svolgimento quotidiano del lavoro
    1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.
    2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.
    3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
    4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità.
    5. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.
    6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.
    7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.

    Art. 176
    Sorveglianza sanitaria
    1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, con particolare riferimento:
    a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
    b) ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.
    2. Sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati ai sensi dell'articolo 41, comma 6.
    3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.
    4. Per i casi di inidoneità temporanea il medico competente stabilisce il termine per la successiva visita di idoneità.
    5. Il lavoratore è sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalità previste all'articolo 41, comma 2, lettera c).
    6. Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell'attività svolta, quando l'esito delle visite di cui ai commi 1, 3 e 4 ne evidenzi la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.

     

    Art. 177
    Informazione e formazione
    1. In ottemperanza a quanto previsto in via generale dall'articolo 18, comma 1, lettera l), il datore di lavoro:
    a) fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:
    1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174;
    2) le modalità di svolgimento dell'attività;
    3) la protezione degli occhi e della vista;
    b) assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1, lettera a).


    Allegato XXXIV

    REQUISITI MINIMI

    Osservazione preliminare .
    Gli obblighi previsti dal presente allegato si applicano al fine di realizzare gli obiettivi del titolo VII.
    I requisiti minimi previsti dal presente allegato si applicano anche alle attività di cui all'articolo 3, comma 7.

    1. Attrezzature
    a) Osservazione generale.
    L'utilizzazione in sé dell'attrezzatura non deve essere fonte di rischio per i lavoratori.
    b) Schermo.
    La risoluzione dello schermo deve essere tale da garantire una buona definizione, una forma chiara, una grandezza sufficiente dei caratteri e, inoltre, uno spazio adeguato tra essi.
    L'immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da farfallamento, tremolio o da altre forme di instabilità.
    La brillanza e/o il contrasto di luminanza tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle))
    ((condizioni ambientali.
    Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente per adeguarsi facilmente alle esigenze dell'utilizzatore.
    È possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile.
    Sullo schermo non devono essere presenti riflessi e riverberi che possano causare disturbi all'utilizzatore durante lo svolgimento della propria attività.
    Lo schermo deve essere posizionato di fronte all'operatore in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un pò più in basso dell'orizzontale che passa per gli occhi dell'operatore e ad una distanza degli occhi pari a circa 50-70 cm, per i posti di lavoro in cui va assunta preferenzialmente la posizione seduta
    c) Tastiera e dispositivi di puntamento.
    La tastiera deve essere separata dallo schermo e facilmente regolabile e dotata di meccanismo di variazione della pendenza onde consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia e delle mani.
    Lo spazio sul piano di lavoro deve consentire un appoggio degli avambracci davanti alla tastiera nel corso della digitazione, tenendo conto delle caratteristiche antropometriche dell'operatore.
    La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi.
    La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono agevolarne l'uso. I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro.
    Il mouse o qualsiasi dispositivo di puntamento in dotazione alla postazione di lavoro deve essere posto sullo stesso piano della tastiera, in posizione facilmente raggiungibile e disporre di uno spazio adeguato per il suo uso.
    d) Piano di lavoro.
    Il piano di lavoro deve avere una superficie a basso indice di riflessione, essere stabile, di dimensioni sufficienti a permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio.
    L'altezza del piano di lavoro fissa o regolabile deve essere indicativamente compresa fra 70 e 80 cm. Lo spazio a disposizione deve permettere l'alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, nonché l'ingresso del sedile e dei braccioli se presenti.
    La profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata distanza visiva dallo schermo.
    Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al minimo i movimenti della testa e degli occhi.
    e) Sedile di lavoro.
    Il sedile di lavoro deve essere stabile e permettere all'utilizzatore libertà nei movimenti, nonché una posizione comoda. Il sedile deve avere altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore.
    Lo schienale deve fornire un adeguato supporto alla regione dorso-lombare dell'utente. Pertanto deve essere adeguato alle caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore e deve avere altezza e inclinazione regolabile. Nell'ambito di tali regolazioni l'utilizzatore dovrà poter fissare lo schienale nella posizione selezionata.
    Lo schienale e la seduta devono avere bordi smussati. I materiali devono presentare un livello di permeabilità tali da non compromettere il comfort dell'utente e pulibili.
    Il sedile deve essere dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e deve poter essere spostato agevolmente secondo le necessità dell'utilizzatore.
    Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino per far assumere una postura adeguata agli arti inferiori. Il poggiapiedi non deve spostarsi involontariamente durante il suo uso.
    f) Computer portatili
    L'impiego prolungato dei computer portatili necessita della fornitura di una tastiera e di un mouse o altro dispositivo di puntamento esterni nonché di un idoneo supporto che consenta il corretto posizionamento dello schermo.

    2. Ambiente
    a) Spazio
    Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e movimenti operativi.
    b) Illuminazione
    L'illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve garantire un illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente circostante, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore.
    Riflessi sullo schermo, eccessivi contrasti di luminanza e abbagliamenti dell'operatore devono essere evitati disponendo la postazione di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce naturale e artificiale.
    Si dovrà tener conto dell'esistenza di finestre, pareti trasparenti o traslucide, pareti e attrezzature di colore chiaro che possono determinare fenomeni di abbagliamento diretto e/o indiretto e/o riflessi sullo schermo.
    Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro.
    c) Rumore
    Il rumore emesso dalle attrezzature presenti nel posto di lavoro non deve perturbare l'attenzione e la comunicazione verbale.
    d) Radiazioni
    Tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori
    e) Parametri microclimatici
    Le condizioni microclimatiche non devono essere causa di discomfort per i lavoratori.
    Le attrezzature in dotazione al posto di lavoro non devono produrre un eccesso di calore che possa essere fonte di discomfort per i lavoratori.

    3. Interfaccia elaboratore/uomo
    All'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorché questo venga modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità videoterminali, il datore di lavoro terrà conto dei seguenti fattori:
    a) il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere;
    b) il software deve essere di facile uso adeguato al livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore. Inoltre nessun dispositivo di controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato all'insaputa dei lavoratori;
    c) il software deve essere strutturato in modo tale da fornire ai lavoratori indicazioni comprensibili sul corretto svolgimento dell'attività;
    d) i sistemi devono fornire l'informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori;
    e) i principi dell'ergonomia devono essere applicati in particolare all'elaborazione dell'informazione da parte dell'uomo.

    Rumori in azienda

    Il rumore è un agente fisico che può rappresentare un pericolo in azienda, soprattutto per l'udito. Nel valutarne l'intensità si devono considerare tre parametri indicati dal Capo II del Titolo VIII del D.lgs. 81/08, cioè il valore massimo della pressione acustica istantanea (pressione acustica di picco), il livello medio di esposizione giornaliera e il livello medio di esposizione settimanale (art. 188).

    Valutazione del rischio

    I valori massimi di pressione acustica istantanea e il livello medio di esposizione giornaliera sono stabiliti espressamente dalla normativa, in modo tale che la misurazione dell'esposizione sia obiettiva e misurabile, con tre gruppi di livelli soglia previsti: valori limite di esposizione, valori superiori di azione e valori inferiori di azione (art. 188-189). L'ultimo di questi tre parametri si usa in alternativa ai primi due. Infatti, nel caso di quelle lavorazioni che comportano una grande variabilità giornaliera dell'esposizione, si può usare l'esposizione media settimanale al posto di quella giornaliera, fermo restando i limiti della pressione acustica istantanea e l'obbligo di adottare misure di mitigazione dei rischi di tale esposizione. Inoltre, sempre con riferimento a queste lavorazioni, quando c'è variazione settimanale, va considerato il livello settimanale massimo ricorrente (art. 189).

    Nella valutazione del rischio, vari sono gli aspetti da considerare, e la normativa pone molta attenzione alle caratteristiche dell'esposizione, l'interazione tra più fonti di esposizione al rumore e tra queste e sostanze chimiche ototossiche,  i dati sulle attrezzature di lavoro fonte di rumore ed eventuali attrezzature di lavoro alternative, la possibilità di dispositivi di protezione individuale, gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori, compresi quelli particolarmente sensibili come donne incinte e minori, i dati della sorveglianza sanitaria e l'esposizione in luoghi di lavoro. In caso di rischio di superamento dei valori inferiori di azione, il datore di lavoro deve misurare l'esposizione, usando i metodi e strumentazioni adeguate secondo le norme tecniche, e riportarla nel DVR (art. 190).

    Misure di protezione e prevenzione

    Il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare le misure tecniche e organizzative per limitare al minimo i rischi alla fonte e, in caso di superamento dei limiti di azione, di ridurre l'esposizione. Riguardo a queste misure, vanno fatte scelte sui metodi di lavoro, sulle attrezzature di lavoro, compresa la formazione e informazione nel loro uso, sulla progettazione delle strutture dei luoghi e posti di lavoro, sulle misure tecniche di contenimento del rumore (ad esempio, materiali fonoassorbenti), sull'organizzazione del lavoro (ad esempio, orari di lavoro appropriati) e sulla manutenzione di attrezzature, sistemi e luoghi (art. 192). In caso di luoghi dove avviene il superamento dei valori superiori di azione, tali aree vanno delimitate e il loro accesso limitato preventivamente quando tecnicamente possibile (art. 192). Va considerata, inoltre, anche l'esposizione in eventuali locali di riposo (art. 192).

    Per lavorazioni che comportino grande fluttuazione nell'esposizione al rumore o il superamento dei valori limite di azione, il datore di lavoro predispone le misure obbligatorie di prevenzione e protezione indirizzate ai lavoratori coinvolti (art. 192). In particolare, deve rispettare gli obblighi riguardanti la sorveglianza sanitaria, obbligatoria in caso di superamento dei valori superiori di azione o quando il medico competente ne attesti l'opportunità (art. 196), informazione e formazione (art. 195), obbligatorie sempre in caso di superamento dei valori inferiori di azione, e i dispositivi di protezione individuale dell'udito.

    I dispositivi di protezione individuale (DPI) devono essere messi a disposizione in caso di superamento dei valori inferiori di azione e devono essere usati obbligatoriamente dai lavoratori in caso di superamento dei valori superiori di azione (art. 193). Il datore di lavoro ha il dovere di scegliere i DPI adeguati per ridurre al minimo possibile i rischi. Inoltre deve verificarne l'efficacia e consultare i lavoratori o i loro rappresentanti nel processo di scelta.

    In caso di superamento dei valori limite di esposizione (che sono più elevati rispetto ai valori di azione), il datore di lavoro deve adottare le misure immediate in modo da risolvere il superamento, individuarne le cause e modificare le misure di protezione e prevenzione (art. 194).

    Deroghe e settori specifici

    L'organo di vigilanza competente a livello territoriale può concedere speciali deroghe limitate e temporanee rispetto all'uso di dispositivi di protezione individuale e al rispetto dei valori limite di esposizione, quando il rispetto di tali obblighi comporterebbe rischi maggiori per i lavoratori (art. 197). Alla Conferenza Stato-Regioni compete la stesura delle linee guida riguardanti i settori della musica, attività ricreative e call center (art. 198).


    Cosa dice il Testo Unico sulla Sicurezza?

    Capo II

    Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro

     

    Art. 187

    Campo di applicazione

     

    1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l'udito.

     

    Art. 188

    Definizioni

    1. Ai fini del presente capo si intende per:a) pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza «C»;b) livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A) riferito a 20 \muPa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;c) livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6, nota 2.

     

    Art. 189
    Valori limite di esposizione e valori di azione
    1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:
    a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 \muPa);
    b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 \muPa);
    c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 \muPa).
    2. Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività lavorativa l'esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, è possibile sostituire, ai fini dell'applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che:
    a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A);
    b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività.
    3. Nel caso di variabilità del livello di esposizione settimanale va considerato il livello settimanale massimo ricorrente.

     

    Art. 190
    Valutazione del rischio
    1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:
    a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
    b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 189;
    c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori;
    d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
    e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
    f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
    g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;
    h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile;
    i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;
    l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.
    2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione.

    3. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell'esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell'esposizione del lavoratore.

    4. Nell'applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di lavoro tiene conto dell'incertezza delle misure determinate secondo la prassi metrologica.

    5. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli 192, 193, 194, 195 e 196 ed è documentata in conformità all'articolo 28, comma 2.
    5-bis. L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento alle banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.

     

    Art. 191
    Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile
    1. Fatto salvo il divieto al superamento dei valori limite di esposizione, per attività che comportano un'elevata fluttuazione dei livelli di esposizione personale dei lavoratori, il datore di lavoro può attribuire a detti lavoratori un'esposizione al rumore al di sopra dei valori superiori di azione, garantendo loro le misure di prevenzione e protezione conseguenti e in particolare:
    a) la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale dell'udito;
    b) l'informazione e la formazione;
    c) il controllo sanitario. In questo caso la misurazione associata alla valutazione si limita a determinare il livello di rumore prodotto dalle attrezzature nei posti operatore ai fini dell'identificazione delle misure di prevenzione e protezione e per formulare il programma delle misure tecniche e organizzative di cui all'articolo 192, comma 2.
    2. Sul documento di valutazione di cui all'articolo 28, a fianco dei nominativi dei lavoratori così classificati, va riportato il riferimento al presente articolo.

     

    Art. 192
    Misure di prevenzione e protezione
    1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le seguenti misure:
    a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
    b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore;
    c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
    d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;
    e) adozione di misure tecniche per il contenimento:
    1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;
    2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;
    f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
    g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
    2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 190 risulta che i valori superiori di azione sono superati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1.

    3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.

    4. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messi a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

     

    Art. 193
    Uso dei dispositivi di protezione individuali
    1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, lettera c), il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all'articolo 192, fornisce i dispositivi di protezione individuali per l'udito conformi alle disposizioni contenute nel titolo III, capo II, e alle seguenti condizioni:
    a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito;
    b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell'udito;
    c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;
    d) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito.
    2. Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare l'efficienza dei DPI uditivi e il rispetto del valore limite di esposizione. I mezzi individuali di protezione dell'udito sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme se, correttamente usati, e comunque rispettano le prestazioni richieste dalle normative tecniche.

     

    Art. 194
    Misure per la limitazione dell'esposizione
    1. Fermo restando l'obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se, nonostante l'adozione delle misure prese in applicazione del presente capo, si individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro:
    a) adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;
    b) individua le cause dell'esposizione eccessiva;
    c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.

     

    Art. 195
    Informazione e formazione dei lavoratori
    1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 184 nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore.

     

    Art. 196
    Sorveglianza sanitaria
    1. Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.

    2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi l'opportunità.

     

    Art. 197
    Deroghe
    1. Il datore di lavoro può richiedere deroghe all'uso dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore limite di esposizione, quando, per la natura del lavoro, l'utilizzazione di tali dispositivi potrebbe comportare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione.

    2. Le deroghe di cui al comma 1 sono concesse, sentite le parti sociali, per un periodo massimo di quattro anni dall'organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Le circostanze che giustificano le deroghe di cui al comma 1 sono riesaminate ogni quattro anni e, in caso di venire meno dei relativi presupposti, riprende immediata applicazione la disciplina regolare.

    3. La concessione delle deroghe di cui al comma 2 è condizionata dall'intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura l'intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.

    4. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali trasmette ogni quattro anni alla Commissione della Unione europea un prospetto globale e motivato delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.

     

    Art. 198
    Linee Guida per i settori della musica delle attività ricreative e dei call center
    1. Su proposta della Commissione permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro di cui all'articolo 6, sentite le parti sociali, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente capo, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definisce le linee guida per l'applicazione del presente capo nei settori della musica, delle attività ricreative e dei call center.